Non basta costruire gli impianti elettrici a regola d’arte, bisogna anche mantenerli in efficienza, soprattutto in sicurezza.

L’esecuzione a regola d’arte di un impianto elettrico è un obbligo sancito da precise leggi dello Stato italiano: in particolare dalla Legge 186/68 e dal Decreto Ministeriale 37/08.
La regola d’arte discende certamente da una corretta progettazione, scelta ed installazione di componenti idonei.
Non è però sufficiente aver progettato e costruito un impianto a regola d’arte, poiché qualsiasi componente, anche se utilizzato correttamente, non può mantenere invariate nel tempo le proprie prestazioni e caratteristiche di sicurezza. Il D.M. 37/08 che, come detto, regolamenta l’attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici (indipendentemente dalla destinazione d’uso) sancisce infatti l’obbligo di eseguire la manutenzione degli impianti elettrici.

In base alla legislazione antinfortunistica in vigore (D.Lgs. 81/08), il datore di lavoro ha l’obbligo di controllare periodicamente lo stato di conservazione e di efficienza, ai fini della sicurezza, degli impianti elettrici.
Si tratta di controlli manutentivi, diversi e pertanto in aggiunta alle verifiche ispettive obbligatorie previste dal D.P.R. 462/01 (impianto di terra, scariche atmosferiche) eseguite da organismi notificati dal Ministero dell’Interno o ARPA/USL.

L’obbligo della manutenzione nei luoghi di lavoro discende indirettamente anche dall’art. 2087 del Codice Civile.

Vi sono poi diversi decreti ministeriali, relativi a particolari tipologie di attività (attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, attività turistico-alberghiere, edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi, a musei, gallerie, esposizioni e mostre, luoghi di pubblico spettacolo e di trattenimento, impianti sportivi, edifici scolastici, distributori stradali di GPL per autotrazione), nei quali viene ribadito l’obbligo della manutenzione dell’impianto elettrico, imponendo inoltre, in alcuni casi, la tenuta di un apposito registro.

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Il mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia che la legislazione in materia di sicurezza gli attribuisce, può determinare, a carico dello stesso, responsabilità di natura sia civile, sia penale.
É bene ricordare anche che in caso di sinistro, molte compagnie assicurative pongono come clausola di garanzia, la perfetta efficienza ed il costante controllo degli impianti.

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Per far fronte ai propri obblighi in materia di manutenzione, il datore di lavoro può:

  • avvalersi di personale interno alla propria azienda
  • appaltare gli interventi ad un’impresa esterna.

Va tenuto in considerazione che la manutenzione degli impianti elettrici comporta spesso l’esecuzione di lavori elettrici; questi devono essere eseguiti da persone in possesso delle necessarie conoscenze atte a controllare il rischio elettrico.

Non trascurabile è poi l’aspetto che gli impianti elettrici dovrebbero garantire un’adeguata efficienza, al fine di evitare disservizi e disagi per clienti ed operatori ed assicurare il buon andamento delle attività evitando perdite di produttività.
Qualora le verifiche manutentive non venissero effettuate, l’impianto elettrico sarà probabilmente in grado di continuare a funzionare, senza però una ragionevole certezza circa sicurezza ed efficienza.

CEI srl è adeguata ad espletare a regola d’arte, ed in condizioni di sicurezza, l’incarico di eseguire la manutenzione di un impianto elettrico. Dispone infatti di:

  • personale adeguatamente formato e con esperienza sufficiente a svolgere in condizioni di sicurezza il compito assegnato
  • attrezzature mantenute e strumenti di monitoraggio e di misurazione gestiti e tarati in conformità a procedure documentate
  • software dedicato alla programmazione ed alla gestione della manutenzione degli impianti.

Pertanto ci proponiamo per la definizione, in funzione della destinazione d’uso, della complessità e della pericolosità dei Vs. impianti, del servizio di controlli manutentivi.