I Comuni hanno avuto tempo fino al 1° gennaio 2010 per inserire nei propri regolamenti edilizi l’obbligo di dotare le unità abitative e gli edifici industriali di nuova costruzione di impianti di energia da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione di almeno 1 kW. La Finanziaria 2008, stabiliva infatti che, ai fini del rilascio del permesso di costruire, i regolamenti edilizi prevedano, per i nuovi edifici, l’installazione di impianti da fonti rinnovabili e fissava 1° gennaio 2009 la scadenza per i Comuni. Successivamente, la L. 14/2009, di conversione del DL 207/2008 “Milleproroghe” l’ha differita al 1° gennaio 2010. La norma modifica l’articolo 4, comma 1-bis, del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) prevedendo che nei regolamenti edilizi, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, sia prevista l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.